E’ una dichiarazione resa dall’erede che non intende accettare l’eredità del defunto.
La rinuncia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente (ovvero' il Tribunale nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultimo domicilio), entro tre mesi dalla morte se si e' nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e' nel possesso dei beni.
Viene effettuata generalmente quando l'eredita' e' gravata da debiti per non dovervi rispondere e in tal caso dovra' essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante.
Puo' essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredita' sia attiva. La rinuncia non puo' essere parziale, ne' condizionata, ne' a termine.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt. 519 e ss. c.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOPuò essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta.
DOVE SI RICHIEDECancelleria Volontaria Giurisdizione
Orario al pubblico:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00
Martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00
Nella giornata di sabato nonchè in quella del Santo Patrono del 25 novembre, l'accesso all'utenza è consentito dalle ore 8:30 alle ore 12:30 per i soli atti in scadenza o funzionali ad attività aventi carattere urgenze ed indefferibile.
Ubicazione:
Piazza Don Bosco - Palazzo Parasporo (89044) Locri RC
COSA OCCORREI rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.
Per la redazione dell'atto occorrono:
Successivamente alla redazione dell'atto in Tribunale
Se per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno e' necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
TEMPIL'atto viene formalizzato in giornata.
COSTI