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Registrazione dei giornali e dei periodici

COS'È

Per potere pubblicare un giornale o periodico è necessario procedere alla sua registrazione presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. La pubblicazione può realizzarsi con qualsiasi mezzo: su supporto cartaceo, informatico o via etere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 8 febbraio 1948, n.47, pubblicata sulla G.U. del 20 agosto 1948; Legge 7 marzo 2001, n. 62, pubblicata nella G.U. del 21 marzo 2001, n. 67.

CHI PUO'RICHIEDERLO

La richiesta di registrazione deve essere presentata dal proprietario del periodico o, se trattasi di persona giuridica, dal legale rappresentante della proprietà.

COSA OCCORRE

La domanda deve essere accompagnata dalle dichiarazioni, con le firma autenticate, del proprietario, dell’editore (se diverso dal proprietario e del direttore responsabile, dalle quali risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione.
Alla domanda debbono essere, altresì, allegati:

  • dichiarazioni sostitutive di certificazione circa la nascita, la residenza, la cittadinanza e il godimento dei diritti politici del proprietario, dell’editore (se diverso dal proprietario e del direttore responsabile; c
  • copia di un documento di identità in corso di validità del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile;
  • certificato d’iscrizione del direttore responsabile all’albo dei giornalisti, in bollo, o autocertificazione; • copia autentica in bollo dell’atto costitutivo o dello statuto nell’ipotesi in cui il proprietario e/o l’editore sia una persona giuridica.
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